Direttivo e Statuto dell'Associazione

 Presidente: Fausto Berti

Vicepresidente: Sergio Graceffa

Segretario, con delega al CdA della Fondazione Museo Montelupo: Maurizio Copedé

Membri: Luca Antonini, Antonio Pannini, Simone Polverosi, Franco Terreni, 

 

Gruppo Archeologico di Montelupo odv

Statuto

Titolo I

Art. 1

L’associazione senza fini di lucro denominata «Gruppo Archeologico di Montelupo ODV», abbreviato anche con la sigla G.A.M., svolge la sua attività ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni).

Essa ha sede in Montelupo Fiorentino, via Antonio Gramsci n. 67.

Art. 2

L’associazione ha lo scopo di contribuire con il proprio patrimonio di natura materiale, morale ed intellettuale all’opera di recupero, salvaguardia, valorizzazione, studio e divulgazione del patrimonio archeologico e storico-artistico del territorio del comune di Montelupo Fiorentino e dei comuni viciniori.

Scopo peculiare dell’associazione è quello di favorire l’incremento della documentazione materiale e delle conoscenze storiche in merito alla produzione ceramica di Montelupo Fiorentino in tutti i suoi molteplici aspetti, nonché su ogni forma di sopravvivenza storica relativa alla frequentazione umana, alle forme di vita economica, associativa, artistica, morale e religiosa secondo le quali essa si è esplicata, conservate e comprese nei limiti amministrativi dell’attuale comune di Montelupo Fiorentino e, ove necessario, dei comuni viciniori, ma comunque nell’ambito territoriale della Regione Toscana.

L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Per raggiungere tali scopi il G.A.M. ricerca attivamente la collaborazione degli organi statali, sia centrali che periferici, preposti alla tutela del patrimonio archeologico, storico-artistico, dell’amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino e dei suoi istituti culturali, con particolare riguardo al Museo della Ceramica (MABB), al Museo Archeologico, alla Fondazione Museo Montelupo, alla Regione Toscana ed altri Enti locali, Istituti universitari, Enti, Fondazioni ed Associazioni, di carattere pubblico od anche privato, che operano, sia pure in via occasionale, per finalità e scopi similari.

Per il perseguimento di tali finalità il G.A.M., anche in fattiva collaborazione con gli Enti, gli Istituti e le Associazioni di cui sopra, promuove ed organizza attività, quali ricognizioni e ricerca archeologica, censimento ed inventariazione dei beni culturali, supporto organizzativo ad allestimenti espositivi e ad attività didattica e, più in generale, quanto possa contribuire, con servizi resi senza fine di lucro, al raggiungimento degli scopi e delle finalità disopra esposte.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022. 

Art.3

Al G.A.M. possono aderire, in qualità di soci effettivi, tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, senza alcuna esclusione di razza, sesso, religione, purché in pieno possesso dei diritti civili.

I soci aderiscono in qualità di volontari e sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, così come espletato nelle finalità del presente Statuto.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono essere ammessi, con le modalità previste nel successivo articolo 4 del presente Statuto quali soci sostenitori, Istituzioni, Enti, Società, singoli, Aziende ed organizzazioni pubbliche e private interessate all’attività ed ai servizi realizzati dal G.A.M.

Si può in via eccezionale conferire la qualifica di socio onorario, secondo le modalità di cui al già citato articolo 4, alle persone, Enti, Istituti, Associazioni che con la propria attività abbiano contribuito in maniera particolare alla realizzazione delle finalità precipue del G.A.M. o, più in generale, al progresso della ricerca archeologica, storica e ceramologica.

Possono essere ammessi a fruire dei servizi del G.A.M ed a partecipare alle attività associative anche i minori degli anni diciotto i quali abbiano compiuto i dieci anni d’età e presentino ad integrazione della richiesta di associarsi un’autorizzazione scritta di consenso firmata da almeno uno dei genitori esercenti la potestà sul minore.   

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente.

Art.4

Il tesseramento costituisce l’atto formale necessario ad ottenere la qualifica di socio del G.A.M. Tale qualifica viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell’associazione a seguito di specifica richiesta degli aspiranti soci effettivi.

Il rilascio della tessera presuppone necessariamente la formulazione di una domanda scritta contenente i dati anagrafici e di contatto dell’aspirante socio nonché l’accettazione dello statuto vigente e il pagamento da parte dell’interessato della quota associativa nella misura deliberata dall’assemblea dei soci, così come previsto al successivo articolo 8.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

L’organo esecutivo del G.A.M può opporre diniego all’iscrizione di aspiranti soci qualora essi risultino privi dei requisiti previsti al precedente articolo 3, nonché nel caso in cui risultino pendenti a loro carico procedimenti penali od atti amministrativi formati dalla Magistratura o dai competenti organi di tutela del patrimonio archeologico, storico ed artistico per danneggiamento volontario, asportazione di reperti o furto d’opere d’arte, di materiale archeologico o di interesse storico e documentario che ricadano nei casi previsti dal Codice dei Beni Culturali.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto, Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. 

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai soci possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai soci possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Per quanto attiene i soci sostenitori, la loro qualifica viene deliberata dal Consiglio Direttivo del G.A.M in base all’accertamento della corresponsione, in denaro od in beni che siano effettivamente utili all’attività dell’associazione, per un importo pari ad almeno cinque volte l’ammontare della quota sociale.

Nel caso di cessione di beni la stima dovrà essere eseguita dal segretario-economo e portare l’attestazione di effettiva utilità a firma del presidente.

Art. 5

I soci, indipendentemente dalla qualifica, hanno il diritto di:

-              eleggere gli organi associativi;

-              essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);

-              essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

-              concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

-              prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi inoltrando una domanda scritta indirizzata al Presidente.

I soci, indipendentemente dalla qualifica, hanno l’obbligo di:

-              rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

-              versare la quota associativa (se prevista) secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea. Possono essere esentati i soci onorari.

Art. 6

La qualifica di socio si perde per morte, esclusione, recesso o decadenza automatica.

Facendo riferimento a quanto indicato nell’articolo 4, ai fini della tutela della moralità e del buon nome dell’associazione, le ragioni del diniego sono estensibili verso coloro, soci, sui quali il G.A.M. nutra il  fondato sospetto trovarsi in una situazione personale contrastante con i fini precipui dell’associazione indicati nel precedente articolo 2, ed in particolare verso chi, con il proprio comportamento, favorisca l’occultamento e la ricettazione del materiale archeologico; l’interessato sarà in ogni caso ammesso a far parte dell’associazione qualora sia in grado di fornire prove incontrovertibili dell’estraneità a quanto è a lui addebitato, in particolare circa la lecita provenienza dei materiali da lui posseduti e/o scambiati. I soci che vengano a trovarsi in una delle situazioni previste nei commi precedenti sono sospesi od esclusi dall’associazione, a seconda della gravità e della fondatezza dei fatti loro addebitati, su delibera dell’assemblea ordinaria dei soci e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato, che è comunicata all’interessato a cura del Presidente. L’accoglimento o il ri-accoglimento di un socio già escluso o sospeso è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il socio può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato. Nel caso in cui un socio voglia recedere dall’adesione al G.A.M egli non potrà vantare alcun diritto in merito alle quote versate o sul patrimonio sociale, ai sensi dell’articolo 24 del Codice Civile.

 Il mancato pagamento della quota sociale, decorso il termine previsto dalla delibera assembleare, è causa della perdita della qualifica di socio. A tal fine il segretario-economo provvede alla tenuta ed all’aggiornamento dell’elenco dei soci morosi e ne riferisce alla prima assemblea che si tiene dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento della quota; l’assemblea delibera l’esclusione del socio moroso, che è comunicata all’interessato a cura del Presidente.

Titolo II

Art. 7

L’associazione deve tenere il:

-              libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

-              registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;

-              libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

-              libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

-              libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Titolo III

Art. 8

Gli organi sociali del G.A.M sono:

a)            L’Assemblea dei soci;

b)           Il Consiglio Direttivo;

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell’Organo di controllo, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9

L’Assemblea dei soci è costituita dalla totalità dei soci iscritti, siano essi effettivi, sostenitori od onorari. Tutti i possessori della tessera sociale hanno diritto ad un solo voto.

L’Assemblea dei soci adempie alle seguenti funzioni inderogabili:

a)            Approva il programma di attività annuale ed il relativo bilancio preventivo;

b)           Approva il rendiconto dell’attività annuale ed il conto consuntivo;

c)            Stabilisce l’entità della quota sociale ed il termine entro il quale essa deve essere versata;

d)           nomina e revoca i componenti degli organi associativi di cui all’articolo 8 e – se previsto – il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e)           Delibera l’elezione a socio onorario;

f)            delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

g)            delibera sulla esclusione degli associati;

h)           delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

i)             approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

j)             delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;

k)            delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

l)             Delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;

m)          delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

In via straordinaria l’Assemblea dei soci può essere convocata dal Consiglio Direttivo su propria iniziativa o su richiesta di un decimo dei soci legalmente iscritti che ne facciano motivata richiesta, così come previsto dall’articolo 20 del Codice Civile.

 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei membri dell’associazione legalmente iscritti, in proprio o per delega. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega.

L’Assemblea dei soci delibera a maggioranza semplice dei presenti tranne nei casi specificamente indicati nel presente statuto.

Fa testo in ogni caso controverso quanto stabilito all’articolo 21 del Codice Civile.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri con diritto di voto. Esso viene eletto dall’Assemblea dei soci, che ne determina anche, di volta in volta, il numero dei componenti nell’ambito del minimo e del massimo previsto.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo quando si riunisce per la prima volta è presieduto dal consigliere più anziano ed elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario-Economo.

Al Consiglio Direttivo spetta l’elaborazione del programma annuale o pluriennale di attività; esso presiede anche allo svolgimento di tutte le attività e servizi istituzionali del G.A.M, così come indicato all’articolo 2 del presente statuto. Il Consiglio Direttivo delibera l’accoglimento dei soci effettivi e sostenitori, quando non è diversamente stabilito dal presente statuto.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora, l’ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo. Esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I membri del Consiglio direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 11

Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

Il Presidente è il legale rappresentante del G.A.M e ne firma gli atti amministrativi; egli rappresenta l’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene surrogato in via interinale dal Vice-Presidente, eletto anch’esso dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Art. 12

Il Segretario-Economo è eletto con le procedure previste nel precedente articolo 9.

Il Segretario-Economo svolge le funzioni di verbalizzatore in occasione delle Assemblee dei soci e delle riunioni degli organi esecutivi e tecnici del G.A.M.

Il Segretario provvede alle funzioni di cassiere, inoltre:

a)            Cura il mantenimento dei rapporti con i soci e l’espletamento della corrispondenza.

 b)           Sorveglia le scadenze relative agli impegni di diversa natura che gravano sull’associazione (contratti, convenzioni, assicurazioni, abbonamenti, revisioni dei mezzi).

c)            Cura l’archivio dell’associazione.

d)           In caso di necessità il Consiglio Direttivo può designare uno o più soci come ausiliatori delle funzioni di Segretario-Economo, al quale attiene comunque ogni responsabilità in merito alle funzioni affidategli.

Art. 13

Il G.A.M. ha un patrimonio ed un bilancio proprio. Il patrimonio è costituito dai beni acquisiti o conferiti da parte di persone fisiche o giuridiche, Enti ed organizzazioni pubbliche e private, al fine di incrementare o di valorizzare l’attività dell’associazione.

Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa. 

Titolo V

Art. 14

Ogni modifica allo Statuto del G.A.M. deve essere deliberata dall’Assemblea dei soci, costituita validamente in prima convocazione qualora siano presenti i tre quarti degli aventi diritto al voto.

Nel caso in cui si ponga in discussione una modifica dello Statuto, la validità dell’Assemblea riunita in seconda convocazione è assicurata solo qualora siano trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione e siano presenti almeno un terzo degli iscritti.

La votazione è valida sia in prima che in seconda convocazione se raggiunge la maggioranza di tre quarti degli intervenuti.

Art. 15

In caso di scioglimento del G.A.M l’Assemblea dei soci provvede ad assegnare e ripartire i beni residui in modo che non si incrementi il patrimonio dei singoli soci, salvaguardando con ciò il precipuo carattere volontaristico dell’Associazione, come specificato chiaramente all’articolo 13. In questo caso, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore

 In questa eventualità il G.A.M. farà quindi richiesta all’ufficio preposto affinché possa si obbliga a versare i propri archivi e, più in generale, tutti i riscontri documentari riguardanti l’attività che ha svolto al Museo della Ceramica (MAB) e al Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino (se attivi e di proprietà pubblica), considerando che essi possono rappresentare una fonte di rilievo per il proseguimento della ricerca archeologica, storica e ceramologica di cui al precedente articolo 2.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 16

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

 

                                                                

Commenti