Presidente: Fausto Berti
Vicepresidente: Sergio Graceffa
Segretario, con delega al CdA della Fondazione Museo Montelupo: Maurizio Copedé
Membri: Luca Antonini, Antonio Pannini, Simone Polverosi, Franco Terreni,
Gruppo Archeologico di Montelupo odv
Statuto
Titolo I
Art. 1
L’associazione senza fini di lucro denominata «Gruppo Archeologico di
Montelupo ODV», abbreviato anche con la sigla G.A.M., svolge la sua attività ai
sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto
Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni).
Essa ha sede in Montelupo Fiorentino, via Antonio Gramsci n. 67.
Art. 2
L’associazione ha lo scopo di contribuire con il proprio patrimonio di
natura materiale, morale ed intellettuale all’opera di recupero, salvaguardia,
valorizzazione, studio e divulgazione del patrimonio archeologico e
storico-artistico del territorio del comune di Montelupo Fiorentino e dei
comuni viciniori.
Scopo peculiare dell’associazione è quello di favorire l’incremento
della documentazione materiale e delle conoscenze storiche in merito alla
produzione ceramica di Montelupo Fiorentino in tutti i suoi molteplici aspetti,
nonché su ogni forma di sopravvivenza storica relativa alla frequentazione
umana, alle forme di vita economica, associativa, artistica, morale e religiosa
secondo le quali essa si è esplicata, conservate e comprese nei limiti
amministrativi dell’attuale comune di Montelupo Fiorentino e, ove necessario,
dei comuni viciniori, ma comunque nell’ambito territoriale della Regione
Toscana.
L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità
sociale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri
associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via
esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui
all’art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e
del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo;
Per raggiungere tali scopi il G.A.M. ricerca attivamente la
collaborazione degli organi statali, sia centrali che periferici, preposti alla
tutela del patrimonio archeologico, storico-artistico, dell’amministrazione
comunale di Montelupo Fiorentino e dei suoi istituti culturali, con particolare
riguardo al Museo della Ceramica (MABB), al Museo Archeologico, alla Fondazione
Museo Montelupo, alla Regione Toscana ed altri Enti locali, Istituti
universitari, Enti, Fondazioni ed Associazioni, di carattere pubblico od anche
privato, che operano, sia pure in via occasionale, per finalità e scopi
similari.
Per il perseguimento di tali finalità il G.A.M., anche in fattiva
collaborazione con gli Enti, gli Istituti e le Associazioni di cui sopra,
promuove ed organizza attività, quali ricognizioni e ricerca archeologica,
censimento ed inventariazione dei beni culturali, supporto organizzativo ad
allestimenti espositivi e ad attività didattica e, più in generale, quanto
possa contribuire, con servizi resi senza fine di lucro, al raggiungimento
degli scopi e delle finalità disopra esposte.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del
Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e
strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con
apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L’individuazione delle
attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio
Direttivo.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.
Art.3
Al G.A.M. possono aderire, in qualità di soci effettivi, tutti i
cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di
età, senza alcuna esclusione di razza, sesso, religione, purché in pieno
possesso dei diritti civili.
I soci aderiscono in qualità di volontari e sono persone che per loro
libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore
della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le
proprie capacità, così come espletato nelle finalità del presente Statuto.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di
solidarietà.
Possono essere ammessi, con le modalità previste nel successivo
articolo 4 del presente Statuto quali soci sostenitori, Istituzioni, Enti,
Società, singoli, Aziende ed organizzazioni pubbliche e private interessate
all’attività ed ai servizi realizzati dal G.A.M.
Si può in via eccezionale conferire la qualifica di socio onorario,
secondo le modalità di cui al già citato articolo 4, alle persone, Enti,
Istituti, Associazioni che con la propria attività abbiano contribuito in
maniera particolare alla realizzazione delle finalità precipue del G.A.M. o,
più in generale, al progresso della ricerca archeologica, storica e
ceramologica.
Possono essere ammessi a fruire dei servizi del G.A.M ed a partecipare
alle attività associative anche i minori degli anni diciotto i quali abbiano
compiuto i dieci anni d’età e presentino ad integrazione della richiesta di
associarsi un’autorizzazione scritta di consenso firmata da almeno uno dei
genitori esercenti la potestà sul minore.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può
essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente.
Art.4
Il tesseramento costituisce l’atto formale necessario ad ottenere la
qualifica di socio del G.A.M. Tale qualifica viene deliberata dal Consiglio
Direttivo dell’associazione a seguito di specifica richiesta degli aspiranti
soci effettivi.
Il rilascio della tessera presuppone necessariamente la formulazione
di una domanda scritta contenente i dati anagrafici e di contatto
dell’aspirante socio nonché l’accettazione dello statuto vigente e il pagamento
da parte dell’interessato della quota associativa nella misura deliberata
dall’assemblea dei soci, così come previsto al successivo articolo 8.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non
discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse
generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato
e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la
deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli
interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio
Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della
deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,
che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in
occasione della loro successiva convocazione.
L’organo esecutivo del G.A.M può opporre diniego all’iscrizione di
aspiranti soci qualora essi risultino privi dei requisiti previsti al
precedente articolo 3, nonché nel caso in cui risultino pendenti a loro carico
procedimenti penali od atti amministrativi formati dalla Magistratura o dai
competenti organi di tutela del patrimonio archeologico, storico ed artistico
per danneggiamento volontario, asportazione di reperti o furto d’opere d’arte,
di materiale archeologico o di interesse storico e documentario che ricadano
nei casi previsti dal Codice dei Beni Culturali.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto, Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di
solidarietà. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo,
neppure dai beneficiari.
Ai soci possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti
massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo:
sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai soci possono essere rimborsate nei limiti di
quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito
con l'associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi.
Per quanto attiene i soci sostenitori, la loro qualifica viene
deliberata dal Consiglio Direttivo del G.A.M in base all’accertamento della
corresponsione, in denaro od in beni che siano effettivamente utili
all’attività dell’associazione, per un importo pari ad almeno cinque volte
l’ammontare della quota sociale.
Nel caso di cessione di beni la stima dovrà essere eseguita dal
segretario-economo e portare l’attestazione di effettiva utilità a firma del
presidente.
Art. 5
I soci, indipendentemente dalla qualifica, hanno il diritto di:
- eleggere gli
organi associativi;
- essere eletti
negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati
sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- concorrere
all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell’ordine
del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri
associativi inoltrando una domanda scritta indirizzata al Presidente.
I soci, indipendentemente dalla qualifica, hanno l’obbligo di:
- rispettare il
presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota
associativa (se prevista) secondo l’importo, le modalità di versamento e i
termini annualmente stabiliti dall’Assemblea. Possono essere esentati i soci
onorari.
Art. 6
La qualifica di socio si perde per morte, esclusione, recesso o
decadenza automatica.
Facendo riferimento a quanto indicato nell’articolo 4, ai fini della
tutela della moralità e del buon nome dell’associazione, le ragioni del diniego
sono estensibili verso coloro, soci, sui quali il G.A.M. nutra il fondato sospetto trovarsi in una situazione
personale contrastante con i fini precipui dell’associazione indicati nel
precedente articolo 2, ed in particolare verso chi, con il proprio
comportamento, favorisca l’occultamento e la ricettazione del materiale
archeologico; l’interessato sarà in ogni caso ammesso a far parte
dell’associazione qualora sia in grado di fornire prove incontrovertibili
dell’estraneità a quanto è a lui addebitato, in particolare circa la lecita
provenienza dei materiali da lui posseduti e/o scambiati. I soci che vengano a
trovarsi in una delle situazioni previste nei commi precedenti sono sospesi od
esclusi dall’associazione, a seconda della gravità e della fondatezza dei fatti
loro addebitati, su delibera dell’assemblea ordinaria dei soci e dopo aver
ascoltato le giustificazioni dell’interessato, che è comunicata all’interessato
a cura del Presidente. L’accoglimento o il ri-accoglimento di un socio già
escluso o sospeso è deliberato dal Consiglio Direttivo.
Il socio può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere
dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione consiglio
direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare
adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
Nel caso in cui un socio voglia recedere dall’adesione al G.A.M egli non potrà
vantare alcun diritto in merito alle quote versate o sul patrimonio sociale, ai
sensi dell’articolo 24 del Codice Civile.
Titolo II
Art. 7
L’associazione deve tenere il:
- libro degli
associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei
volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della nota
ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;
- libro delle
adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti
anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio
Direttivo;
- libro delle
adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello
stesso organo;
- libro delle
adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti
a cura dell’organo cui si riferiscono.
Titolo III
Art. 8
Gli organi sociali del G.A.M sono:
a) L’Assemblea dei
soci;
b) Il Consiglio
Direttivo;
Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli
dell’Organo di controllo, ove nominato, non può essere attribuito alcun
compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Art. 9
L’Assemblea dei soci è costituita dalla totalità dei soci iscritti,
siano essi effettivi, sostenitori od onorari. Tutti i possessori della tessera
sociale hanno diritto ad un solo voto.
L’Assemblea dei soci adempie alle seguenti funzioni inderogabili:
a) Approva il
programma di attività annuale ed il relativo bilancio preventivo;
b) Approva il
rendiconto dell’attività annuale ed il conto consuntivo;
c) Stabilisce l’entità
della quota sociale ed il termine entro il quale essa deve essere versata;
d) nomina e revoca i
componenti degli organi associativi di cui all’articolo 8 e – se previsto – il
soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
e) Delibera l’elezione
a socio onorario;
f) delibera sulla
responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
g) delibera sulla
esclusione degli associati;
h) delibera sulle
modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
i) approva
l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
j) delibera lo
scioglimento dell’associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio
residuo;
k) delibera la
trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
l) Delibera su ogni
altro argomento che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;
m) delibera sugli altri
oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua
competenza.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del
bilancio di esercizio.
In via straordinaria l’Assemblea dei soci può essere convocata dal
Consiglio Direttivo su propria iniziativa o su richiesta di un decimo dei soci
legalmente iscritti che ne facciano motivata richiesta, così come previsto
dall’articolo 20 del Codice Civile.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta,
contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine
del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea
all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà più uno dei membri dell’associazione
legalmente iscritti, in proprio o per delega. In seconda convocazione è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega.
L’Assemblea dei soci delibera a maggioranza semplice dei presenti
tranne nei casi specificamente indicati nel presente statuto.
Fa testo in ogni caso controverso quanto stabilito all’articolo 21 del
Codice Civile.
Art. 10
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione formato
da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri con diritto di voto. Esso
viene eletto dall’Assemblea dei soci, che ne determina anche, di volta in
volta, il numero dei componenti nell’ambito del minimo e del massimo previsto.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate
ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile
riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo quando si riunisce per la prima volta è
presieduto dal consigliere più anziano ed elegge fra i suoi membri il
Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario-Economo.
Al Consiglio Direttivo spetta l’elaborazione del programma annuale o
pluriennale di attività; esso presiede anche allo svolgimento di tutte le
attività e servizi istituzionali del G.A.M, così come indicato all’articolo 2
del presente statuto. Il Consiglio Direttivo delibera l’accoglimento dei soci
effettivi e sostenitori, quando non è diversamente stabilito dal presente statuto.
La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione
scritta, contenente il luogo, la data e l’ora, l’ordine del giorno, spedita
almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo. Esso è
validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le
deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti
sono rieleggibili.
I membri del Consiglio direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della
loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del
terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26
del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza
dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Art. 11
Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo e dura in carica
quanto il Consiglio stesso.
Il Presidente è il legale rappresentante del G.A.M e ne firma gli atti
amministrativi; egli rappresenta l’associazione di fronte ai terzi ed in
giudizio, presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene surrogato in
via interinale dal Vice-Presidente, eletto anch’esso dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per
scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per
gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Art. 12
Il Segretario-Economo è eletto con le procedure previste nel
precedente articolo 9.
Il Segretario-Economo svolge le funzioni di verbalizzatore in
occasione delle Assemblee dei soci e delle riunioni degli organi esecutivi e
tecnici del G.A.M.
Il Segretario provvede alle funzioni di cassiere, inoltre:
a) Cura il
mantenimento dei rapporti con i soci e l’espletamento della corrispondenza.
c) Cura l’archivio
dell’associazione.
d) In caso di necessità
il Consiglio Direttivo può designare uno o più soci come ausiliatori delle
funzioni di Segretario-Economo, al quale attiene comunque ogni responsabilità
in merito alle funzioni affidategli.
Art. 13
Il G.A.M. ha un patrimonio ed un bilancio proprio. Il patrimonio è
costituito dai beni acquisiti o conferiti da parte di persone fisiche o
giuridiche, Enti ed organizzazioni pubbliche e private, al fine di incrementare
o di valorizzare l’attività dell’associazione.
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi,
rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo
svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri
associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli
organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento
e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote
associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari,
rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle
attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice
del Terzo settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può
ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate.
L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno.
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con
decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla
Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il
bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
Titolo V
Art. 14
Ogni modifica allo Statuto del G.A.M. deve essere deliberata
dall’Assemblea dei soci, costituita validamente in prima convocazione qualora
siano presenti i tre quarti degli aventi diritto al voto.
Nel caso in cui si ponga in discussione una modifica dello Statuto, la
validità dell’Assemblea riunita in seconda convocazione è assicurata solo
qualora siano trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione e siano presenti
almeno un terzo degli iscritti.
La votazione è valida sia in prima che in seconda convocazione se
raggiunge la maggioranza di tre quarti degli intervenuti.
Art. 15
In caso di scioglimento del G.A.M l’Assemblea dei soci provvede ad
assegnare e ripartire i beni residui in modo che non si incrementi il
patrimonio dei singoli soci, salvaguardando con ciò il precipuo carattere
volontaristico dell’Associazione, come specificato chiaramente all’articolo 13.
In questo caso, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo
dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva
diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori
preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 16
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli
eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi,
si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
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